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Focus: Mais OGM - La Corte di Giustizia Europea boccia il Ministero delle Politiche Agrarie

di Barbara Di Giovanni, Laura Maria Padovani - ENEA, Unita Tecnica Sviluppo Sostenibile ed Innovazione del Sistema Agro-Industriale

Il 6 settembre 2012 la sentenza C-36/11 della Corte di Giustizia europea rivoluziona la messa in coltura di organismi geneticamente modificati, autorizzandola anche in Italia. La decisione fa seguito a un contenzioso avviato dalla Pioneer Hi-Bred nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf), non avendo ottenuto da quest’ultimo l'autorizzazione a coltivare i suoi ibridi di mais geneticamente modificato appartenente alla varietà M810. Nonostante la coltivazione fosse già iscritta nel Catalogo Comune Europeo, essa veniva comunque negata dal governo italiano poiché mancavano le norme regionali di coesistenza e di salvaguardia delle specie autoctone e dell'ambiente. Pertanto, “nelle more dell’adozione da parte delle regioni di norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche” (Paragrafo 2 della sentenza) il “no agli OGM” veniva adottato a livello nazionale.

La sentenza C-36/11, al contrario, dispone che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati - quali le varietà del mais MON 810 - non possa essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà siano autorizzati da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n  1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio) relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Le medesime varietà sono, infatti, state iscritte nel catalogo comune europeo delle varietà delle specie di piante agricole (direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, emendata con il regolamento n  1829/2003). Per di più, l’articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2008/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008) “non consente a uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura sul suo territorio di tali organismi geneticamente modificati nelle more dell’adozione di misure di coesistenza dirette a evitare la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati in altre colture”.

Per le suddette ragioni, la Corte di Giustizia europea, all’articolo 69 della sentenza sancisce che “allo stato attuale del diritto dell’Unione, uno Stato membro non è libero di subordinare a un’autorizzazione nazionale, fondata su considerazioni di tutela della salute o dell’ambiente, la coltivazione di OGM autorizzati in virtù del regolamento n. 1829/2003 ed iscritti nel catalogo comune in applicazione della direttiva 2002/53”.

In conclusione, in questa sentenza sono affermati due principi fondamentali. Il primo è che l’Italia non può imporre ai coltivatori italiani di sementi OGM che siano già state autorizzate nell’Unione Europea, di richiedere una nuova autorizzazione a livello nazionale. Il secondo è che l’Italia non può vietare la coltivazione di OGM già autorizzati in Europa, in attesa dell’emanazione di norme di coesistenza la cui introduzione è soltanto facoltativa per gli Stati membri. Il rischio è che, nell’ipotesi in cui uno Stato membro si astenga da qualunque intervento nel settore, si adotti questo espediente per impedire la libera circolazione degli OGM “sine die”.

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