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Ristrutturazioni

Guida rapida e FAQ

DOI 10.12910/EAI2020-091

di Laura Moretti, Unità Relazioni e Comunicazione, ENEA

CHE COSA È IL SUPERBONUS 110%

Il Superbonus è una detrazione fiscale del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di efficienza energetica negli edifici e/o per ridurre il rischio sismico. È stato introdotto all’art. 119 del Decreto Rilancio, DL 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, (convertito con modifiche nella Legge 17 luglio 2020, n.77).

CHI PUÒ RICHIEDERLO?

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) e istituti di "in house providing"
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Onlus e associazioni di volontariato
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, per lavori su immobili adibiti a spogliatoi

COME FUNZIONA?

Il Superbonus prevede una detrazione fiscale del 110% fruibile in 5 anni. In alternativa, si può richiedere uno sconto in fattura al fornitore che potrà, a sua volta, recuperarlo sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti (c.d. cessione del credito), incluse banche e intermediari finanziari (art. 121 DL 19 maggio 2020, n. 34). In pratica il beneficiario potrà̀ scegliere se:

  • utilizzare la detrazione delle spese in cinque quote annuali di pari importo (nel caso in cui effettui direttamente la spesa pagando l’impresa che eseguirà gli interventi)
  • richiedere lo sconto in fattura all’impresa; l’impresa, a sua volta, acquisirà un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura, utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
  • cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito, con facoltà̀ di successiva cessione

Il Superbonus si applica alle spese documentate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (per gli istituti autonomi case popolari è prevista una proroga fino al 30 giugno 2022).

SU QUALI LAVORI SI APPLICA?
INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI

Il Superbonus si applica a tre tipologie di interventi cosiddetti “TRAINANTI”:

  1. INVOLUCRO - Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (ossia pareti, coperture e pavimenti) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda
  2. IMPIANTI - Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.
  3. IMPIANTI - Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici

INOLTRE, la realizzazione di interventi “TRAINANTI” consente di applicare il Superbonus anche ai cosiddetti interventi cosiddetti “TRAINATI”, in pratica a tutti gli interventi previsti dall’Ecobonus (efficientamento energetico, infrastrutture ricarica elettrica, impianti fotovoltaici, sistemi accumulo integrati), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti. In particolare:

  • INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI (subordinato alla cessione a favore del GSE) spesa massima: 48mila euro (nel limite di spesa di 2400 euro per kilowattora di potenza)
  • REALIZZAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO INTEGRATI NEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AGEVOLATI spesa massima: 48mila euro (nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo)
  • REALIZZAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

Il SISMABONUS

Il Superbonus incentiva anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico con detrazioni fiscali che possono arrivare a coprire il 110% della spesa sostenuta, rimborsabili in cinque anni, per persone fisiche, giuridiche e su tutte le tipologie di immobile.

SU QUALI STRUTTURE SI APPLICA?

INTERVENTI SU INVOLUCRO

  • Condomìni fino a 8 unità immobiliari → spesa massima: 40mila euro per ogni unità
  • Condomìni oltre 8 unità immobiliari → spesa massima: 30mila euro per ogni unità
  • Edificio unifamiliare e unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari → spesa massima: 50mila euro
  • Seconde case
  • Interventi su due unità immobiliari
  • Interventi con demolizione e ricostruzione
  • Solai e Tetti

INTERVENTI SU IMPIANTI (caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, collettori solari per produzione acqua calda, impianti di microgenerazione, per alcuni Comuni montani, impianti di teleriscaldamento, teleraffreddamento efficienti, e per alcune specifiche aree e solo per edifici unifamiliari, caldaie a biomassa efficienti).

  • Parti comuni di condomìni fino a 8 unità immobiliari → spesa massima: 20mila euro per ogni unità
  • Parti comuni di condomìni oltre 8 unità immobiliari → spesa massima: 15mila euro per ogni unità
  • Edificio unifamiliare e unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari → spesa massima: 30mila euro

REQUISITI PER OTTENERE IL SUPERBONUS

  • È necessario che i lavori apportino un miglioramento di due classi energetiche dell’edificio o, se tecnicamente non possibile, di una sola, da dimostrare mediante attestato prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
  • Il miglioramento energetico deve essere dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

CHE COSA È L’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE)

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE, o anche, comunemente, "certificato energetico") è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. L’APE indica il fabbisogno energetico dell’edificio o dell’unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di CO2 e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull’impatto ambientale dell’immobile, ed è un documento essenziale nel caso di acquisto, locazione o di recupero (ristrutturazione o riqualificazione). L’APE ha un formato standard su tutto il territorio nazionale.

REQUISITI E ASSEVERAZIONI/ CHE COSA BISOGNA FARE

Con la Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 sono entrati in vigore il Decreto Requisiti e il Decreto Asseverazioni, che regolano l’accesso agli incentivi fiscali dell’Ecobonus e del Superbonus.

ASSEVERAZIONE

Ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus e dell’opzione per la cessione o lo sconto, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, è necessario richiedere:

  • per interventi di efficientamento energetico: l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute
  • per interventi antisismici: l’asseverazione dell’efficacia degli interventi e la corrispondente congruità delle spese sostenute da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza

VISTO DI CONFORMITÀ

Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto, è necessario richiedere il visto di conformità rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che verificano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Tutte le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità̀ e delle asseverazioni sono detraibili.

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